L'ente previdenziale dei giornalisti ha richiesto a un'azienda televisiva il pagamento di contributi per un lavoratore, sostenendo che svolgesse attività giornalistica. L'azienda si è opposta, dimostrando che il dipendente era inquadrato come programmista-regista e che i suoi compiti giornalistici erano solo sporadici. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello hanno dato ragione all'azienda, rilevando la mancanza di continuità e autonomia tipiche del giornalismo. La Corte di Cassazione ha confermato queste decisioni, rigettando il ricorso dell'ente previdenziale. La Suprema Corte ha chiarito che spetta ai giudici di merito valutare le prove concrete e che l'attività giornalistica richiede una reale mediazione intellettuale e autonomia, elementi qui assenti. L'ente previdenziale perde definitivamente la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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