Un uomo, durante un controllo di polizia, ha fornito dati anagrafici falsi nonostante avesse con sé il passaporto. La Corte d'Appello lo ha condannato per il reato di false dichiarazioni sulla propria identità (art. 496 c.p.). L'imputato ha fatto ricorso in Cassazione sostenendo che la sua condotta integrasse il reato più grave di falsa attestazione a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.). La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, avendo l'uomo un documento d'identità, si configura il reato meno grave di false dichiarazioni sulla propria identità. Inoltre, la Cassazione ha evidenziato la carenza di interesse del ricorrente, il quale chiedeva l'applicazione di una norma penale più severa rispetto a quella applicata dai giudici di merito, senza ottenere alcun vantaggio pratico.
Continua »