Un imprenditore, accusato di truffa e falso per lavori pubblici mai eseguiti e false attestazioni SOA, impugna la misura interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione. La Corte di Cassazione accoglie parzialmente il ricorso, concentrandosi sul pericolo di reiterazione del reato. I giudici chiariscono che, sebbene le attestazioni SOA e i verbali di fine lavori abbiano valore di atto pubblico, il tribunale non ha motivato adeguatamente l'attualità delle esigenze cautelari. Essendo trascorsi oltre due anni dai fatti, il mero contatto con la pubblica amministrazione non giustifica automaticamente la misura. La sentenza viene annullata limitatamente a questo profilo, con rinvio per un nuovo esame.
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