La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 41787/2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per ricettazione di cinque telefoni cellulari. La Corte ha stabilito che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) non è applicabile quando, nonostante il valore modesto dei beni, la condotta dell'imputato risulta abituale a causa di precedenti penali specifici. Inoltre, ha chiarito che l'attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62, n. 4 c.p.) è assorbita e quindi incompatibile con la fattispecie attenuata della ricettazione lieve prevista dall'art. 648, quarto comma, c.p., per evitare una doppia valutazione dello stesso elemento favorevole.
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