Un uomo, condannato per tentato omicidio, aveva risarcito la vittima con una somma di denaro accettata da quest'ultima. La Corte d'Appello aveva negato l'attenuante specifica per il risarcimento del danno, considerandolo solo ai fini delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha annullato questa decisione, stabilendo che il giudice di merito deve motivare adeguatamente perché il risarcimento non sia ritenuto integrale ed effettivo, prima di poter escludere l'attenuante specifica. La semplice accettazione da parte della vittima non è vincolante per il giudice.
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