Un uomo è stato condannato per furto in abitazione dopo il rinvenimento della refurtiva nella sua casa. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione contestando il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità e l'applicazione della recidiva. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il danno di speciale tenuità non può essere concesso se, oltre al valore dei beni sottratti (monili e un salvadanaio), si considerano i danni complessivi causati dall'azione criminosa, come lo scasso della porta d'ingresso. Inoltre, l'applicazione della recidiva è stata ritenuta corretta poiché basata sulla valutazione della condotta passata dell'imputato, indicativa di una perdurante inclinazione a delinquere. Di conseguenza, l'imputato perde la causa e deve pagare le spese.
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