Un Lavoratore è stato condannato in primo grado per ricettazione ed estorsione. In appello, ha raggiunto un concordato penale con il Pubblico Ministero, ottenendo una riduzione della pena. Successivamente, ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la qualificazione giuridica dei fatti e la determinazione della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che, dopo un concordato in appello, le contestazioni sono limitate a vizi sulla formazione della volontà o sull'illegalità della sanzione, escludendo doglianze sulla qualificazione del fatto o su motivi rinunciati. Questo rafforza il principio di definitività del concordato penale e l'inammissibilità ricorso concordato penale.
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