La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un Lavoratore condannato per **furto in abitazione**. Il Lavoratore sosteneva che il reato fosse solo tentato, avendo abbandonato la refurtiva dopo l'attivazione dell'allarme e l'arrivo della polizia, tranne un paio di orecchini. Chiedeva inoltre il riconoscimento dell'attenuante per danno di particolare tenuità, data la scarsa entità del bottino. La Corte ha respinto entrambe le argomentazioni. Ha chiarito che il ricorso non evidenziava un vizio logico della sentenza, ma tentava una nuova ricostruzione dei fatti, non consentita in Cassazione. Inoltre, ha ribadito che l'attenuante del danno lieve non si applica se il furto è aggravato dalle modalità, come l'effrazione. Il Lavoratore è stato condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di 3.000 euro.
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