L'Imputato, accusato di ricettazione, aveva ottenuto in primo grado il riconoscimento di un'attenuante speciale prevalente sulla recidiva qualificata. In appello, i giudici riconoscevano anche il vizio parziale di mente, ma consideravano quest'ultimo solo equivalente alla recidiva, negando un'ulteriore riduzione di pena a causa di un divieto di legge. La Cassazione accoglie il ricorso dell'Imputato. I giudici chiariscono che il giudizio di bilanciamento delle circostanze deve essere globale e unitario. Inoltre, richiamano la Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo il divieto di prevalenza per il vizio parziale di mente. La sentenza viene annullata limitatamente al calcolo della pena, che dovrà essere rideterminata a favore dell'Imputato da un'altra sezione della Corte d'appello, ferma restando la sua colpevolezza.
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