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Attenuante — Anno 2022

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325 provvedimenti applicano questo termine

Altri anni per Attenuante

Provvedimenti

Scippo e danno patrimoniale di speciale tenuità: no ai benefici
Un uomo a volto coperto ha fatto irruzione in un supermercato armato di spranga per rapinare l'incasso. Di fronte alla reazione del personale, l'aggressore ha desistito dalla cassa e ha scippato la borsa a un'anziana cliente, per poi abbandonarla poco dopo la fuga. La difesa ha richiesto l'applicazione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, sostenendo l'assenza di un danno economico effettivo per la vittima vista la restituzione immediata del bene. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'attenuante richiede una valutazione complessiva della gravità della condotta e del disvalore criminale globale, elementi che escludono ogni beneficio a fronte di una rapina tentata e di uno scippo violento. L'imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese legali e a un'ammenda.
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Furto e attenuante del danno di speciale tenuità: i limiti
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la condanna per furto emessa dalla Corte di Appello. La difesa lamentava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, sostenendo che il bene sottratto avesse un valore economico del tutto irrisorio e avesse causato un pregiudizio lievissimo alla persona offesa. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che la concessione del beneficio non dipende soltanto dal valore economico del bene rubato. Il giudice deve valutare il danno criminale nella sua globalità e considerare ogni elemento concreto del reato commesso. Gli imputati hanno subito la condanna definitiva al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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Danno di speciale tenuità: escluso per furto da 250 euro
Un imputato ha subito una condanna per il furto di carburante dal valore complessivo di 250 euro. L'uomo ha presentato ricorso per ottenere il riconoscimento della circostanza attenuante comune legata al danno di speciale tenuità, oltre a contestare la valutazione delle prove e il diniego delle attenuanti generiche. I giudici hanno respinto l'istanza, chiarendo che una sottrazione pari a centinaia di euro non rappresenta una perdita patrimoniale irrisoria. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese legali e al versamento di una sanzione pecuniaria.
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Determinazione della pena: il ricorso fallisce contro il giudice
Il Ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che lo condannava per violazione delle misure di prevenzione e tentato furto aggravato. Il Ricorrente contestava la determinazione della pena e il giudizio di bilanciamento delle circostanze. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che le scelte del giudice di merito sulla determinazione della pena e sul bilanciamento tra attenuanti e aggravanti non sono sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivate e prive di vizi logici. Di conseguenza, il Ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Attenuante del danno di speciale tenuità: ko il ricorso sul furto
L'Imputato è stato condannato per il furto di uno scaldabagno. Egli ha proposto ricorso in Cassazione lamentando il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che spetta all'imputato l'onere di dimostrare il valore economico minimo del bene sottratto per ottenere lo sconto di pena. Non avendo fornito alcuna prova sul valore trascurabile dello scaldabagno, e avendo presentato motivi generici, l'imputato ha perso la causa. La Corte lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Furto da 269 euro: no al danno di speciale tenuità
L'Imputato è stato condannato per il furto di dieci confezioni di lamette da barba, del valore complessivo di 269,00 euro. L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il valore economico della merce sottratta esclude in radice la particolare tenuità del danno. Inoltre, l'Imputato non ha fornito prove contrarie a supporto della sua richiesta. Di conseguenza, la Cassazione ha confermato la condanna e ha sanzionato il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
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Reato di peculato: condanna anche se restituisci i soldi
Il Direttore di un Istituto di Vendite Giudiziarie è stato condannato per il reato di peculato per essersi appropriato di oltre 160.000 euro derivanti da vendite giudiziarie, versando le somme sui conti delle procedure esecutive con mesi o anni di ritardo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, confermando la condanna a due anni di reclusione. I giudici hanno chiarito che la restituzione tardiva e parziale delle somme, avvenuta solo dopo sollecitazioni e senza il pagamento degli interessi per il mancato godimento del denaro, non costituisce una valida condotta riparatoria e non dà diritto all'attenuante del risarcimento del danno. Inoltre, l'ingente valore complessivo esclude l'attenuante della speciale tenuità.
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Custodia cautelare in carcere: risarcire non evita la cella
La Corte di Cassazione ha confermato la custodia cautelare in carcere per un indagato accusato di molteplici furti, commessi anche fingendosi carabiniere. Il Tribunale del Riesame aveva ripristinato la misura carceraria, revocando i domiciliari, a causa del pericolo di reiterazione del reato e di inquinamento probatorio. L'indagato ha fatto ricorso sostenendo che il risarcimento parziale del danno e il tempo trascorso giustificassero una misura meno afflittiva. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: il risarcimento parziale, ottenuto con modalita sospette, non attenua le esigenze cautelari, e il mero decorso del tempo ha valore neutro. L'indagato resta quindi in carcere e dovra pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità negata
L'Imputato ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione contro la sentenza della Corte di Appello. L'uomo contestava il mancato riconoscimento della attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, sostenendo che il pregiudizio economico causato fosse minimo. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la doglianza riproduceva soltanto le medesime argomentazioni già valutate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. In sede di merito era già stato accertato che i danni provocati dal reato non erano affatto di lieve entità. A causa dell'inammissibilità del ricorso, L'Imputato deve pagare le spese del processo e una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Inammissibilità del ricorso per genericità: i rischi concreti
L'Imputato è stato condannato per i reati di furto aggravato e guida senza patente, con l'aggravante della recidiva nel biennio. Contro la sentenza di appello, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione lamentando vizi di motivazione, errata qualificazione del fatto e mancato riconoscimento dell'attenuante per il danno di speciale tenuità. La Suprema Corte ha dichiarato l'Inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi presentati. I giudici hanno evidenziato che le censure erano del tutto astratte e prive di aderenza concreta alla motivazione della sentenza impugnata. Di conseguenza, L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, confermando la piena validità della condanna precedente.
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Attenuante del danno di speciale tenuità negata nel furto in casa
L'Imputato viene condannato per il reato di furto aggravato in luogo di privata dimora dopo aver sottratto la somma di 153,45 euro. Il difensore dell'Imputato propone ricorso in Cassazione lamentando il mancato riconoscimento della attenuante del danno di speciale tenuità. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che il beneficio presuppone un pregiudizio lievissimo e di valore economico del tutto irrisorio. La cifra sottratta non rientra in questo parametro. La Corte precisa inoltre che la capacità economica della vittima di sopportare il danno non incide sulla concessione dell'attenuante. L'Imputato perde il ricorso e subisce la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Lieve entità nel reato di spaccio e rifiuto dell’attenuante
L'Imputato è stato condannato per la detenzione a fini di spaccio di cocaina e hashish per un totale di circa ottanta dosi. Nonostante il riconoscimento della fattispecie di lieve entità nel reato di spaccio, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata concessione dell'ulteriore attenuante del lucro di lieve entità. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che il quantitativo sequestrato possedeva un valore economico non esiguo, escludendo così la minima entità del guadagno. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Reato di evasione: la Cassazione nega il mero ritardo
Il Ricorrente, condannato per il reato di evasione, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e l'erronea applicazione della legge. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché le censure proposte miravano esclusivamente a ottenere una ricostruzione alternativa dei fatti storici, attività preclusa in sede di legittimità. I giudici hanno confermato che la condotta non poteva essere qualificata come un semplice ritardo e hanno escluso l'applicazione dell'attenuante speciale. Di conseguenza, il Ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Attenuante del danno lieve: perché il coltello cancella lo sconto
L'Imputato, condannato per rapina e lesioni personali, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata concessione dell'attenuante del danno lieve. Sosteneva che il valore economico dei beni sottratti fosse minimo. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la rapina è un reato plurioffensivo, che colpisce sia il patrimonio sia l'integrità fisica e morale della persona. Pertanto, per concedere l'attenuante del danno lieve, non basta il basso valore della refurtiva, ma occorre valutare la gravità complessiva dell'aggressione. Nel caso specifico, l'uso di un coltello e le minacce di morte escludono qualsiasi particolare tenuità del fatto. L'Imputato perde la causa e viene condannato a pagare le spese e una sanzione pecuniaria.
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Attenuante del danno di speciale tenuità: no al furto da 300 euro
Due soggetti sono stati condannati per furto in abitazione per aver sottratto un televisore da trentadue pollici, del valore di circa trecento euro, utilizzando una chiave modificata. Gli autori del furto hanno proposto ricorso in Cassazione, lamentando il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità. Secondo la difesa, il valore modesto dell'apparecchio e l'assenza di danni alla porta d'ingresso giustificavano uno sconto di pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che un danno di trecento euro non può considerarsi quasi inesistente o irrisorio. Di conseguenza, i ricorrenti hanno perso la causa e sono stati condannati anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Furto da 200 euro: negato il danno di speciale tenuità
L'Imputata è stata condannata per il furto di cinque bottiglie di superalcolici e il tentato furto di altre cinque bottiglie di whiskey in un supermercato, per un valore totale di circa duecento euro. L'Imputata ha proposto ricorso in Cassazione lamentando il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità e delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando la propria incensuratezza. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che un danno di duecento euro non può considerarsi di valore economico quasi irrisorio. Inoltre, l'incensuratezza da sola non basta più per ottenere le attenuanti generiche, in assenza di altri elementi positivi. Di conseguenza, la condanna è stata confermata e l'Imputata è stata condannata a pagare le spese e tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Ricettazione di lieve entità: perché 700 euro costano caro
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo condannato per ricettazione. L'imputato era stato trovato in possesso di un motociclo di provenienza illecita del valore di circa 700 euro, munito di targhe non proprie. La difesa richiedeva l'applicazione dell'attenuante della ricettazione di lieve entità. I giudici hanno però confermato che tale attenuante non può essere concessa sia per il valore economico non modesto del mezzo, sia per la gravità della condotta, caratterizzata dall'uso di targhe false che avrebbero potuto favorire altri reati. Di conseguenza, la Cassazione ha confermato la condanna e ha inflitto una sanzione pecuniaria al ricorrente.
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Danno patrimoniale di speciale tenuità: no sconti per furti da 470€
Due soggetti sono stati condannati per il furto aggravato di capi di abbigliamento del valore di circa 470 euro. Gli imputati hanno proposto ricorso in Cassazione contestando il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, confermando che per l'applicazione di questa attenuante il danno deve essere lievissimo, quasi irrisorio. La valutazione deve considerare sia il valore intrinseco della merce sottratta sia le conseguenze complessive per la vittima, mentre è del tutto irrilevante la capacità economica di quest'ultima di sopportare la perdita. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Reato di evasione: niente sconti per chi torna a casa
Un uomo agli arresti domiciliari si è allontanato dalla propria abitazione per raggiungere l'ex compagna e la figlia in una struttura protetta, interrompendo la fuga solo per l'arrivo imminente delle forze dell'ordine. Accusato del reato di evasione, l'uomo ha proposto ricorso in Cassazione richiedendo l'applicazione di una circostanza attenuante per il rientro spontaneo e la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'attenuante richiede la consegna in carcere o all'autorità, non il semplice rientro a casa. Inoltre, la condotta non è stata considerata di modesta offensività, vista la destinazione della fuga e la desistenza forzata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Rapina impropria: restituire la refurtiva non evita la condanna
Due soggetti sono stati condannati per il reato di rapina impropria in concorso per aver sottratto delle bombole di gas, spintonato e fatto cadere la vittima, e averla rinchiusa nel locale abbassando la saracinesca per fuggire. I difensori hanno proposto ricorso in Cassazione contestando l'applicazione della recidiva, l'aggravante delle persone riunite e il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che la rapina impropria è un reato plurioffensivo che lede sia il patrimonio sia la libertà personale. Di conseguenza, la restituzione della refurtiva non rileva e l'attenuante della speciale tenuità del danno non può essere concessa basandosi solo sul modesto valore economico dei beni, dovendosi valutare anche la violenza esercitata sulla persona. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e alla cassa delle ammende.
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