Un giornalista pubblica su una piattaforma online riflessioni provocatorie sui rapporti di genere e sulle polemiche mediatiche del momento. Una lettrice commenta il post con espressioni aspre, suggerendo all'autore di andare in terapia e tacere. Il giudice di merito dichiara la non punibilità della donna per particolare tenuità della condotta, confermando però l'esistenza della diffamazione. La Suprema Corte accoglie il ricorso della lettrice e chiarisce i confini del diritto di critica sui social. I giudici di legittimità stabiliscono che i commenti polemici, se ancorati a un dibattito pubblico e privi di ingiurie puramente personali, rientrano nella libertà costituzionale di espressione. La Cassazione annulla la precedente decisione senza rinvio perché il fatto non costituisce reato, scagionando totalmente l'autrice.
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