La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di un soggetto condannato per lesioni personali lievi, focalizzandosi sul calcolo della prescrizione del reato. Mentre i motivi relativi alla ricostruzione dei fatti sono stati dichiarati inammissibili, la Corte ha accolto l'eccezione sull'estinzione del reato. Un punto centrale della decisione riguarda l'astensione dalle udienze dei viceprocuratori onorari: tale circostanza non sospende il decorso dei termini prescrizionali, poiché l'ufficio del Pubblico Ministero ha l'obbligo di garantire comunque la presenza in aula. Di conseguenza, ricalcolando i periodi di sospensione legittima, il reato è risultato estinto prima della sentenza di appello.
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