La Corte di Cassazione ha stabilito che gli atti compiuti da un giudice astenuto non sono automaticamente inefficaci. Nel caso di specie, un imputato sosteneva la perdita di efficacia della custodia cautelare perché l'ordinanza ammissiva del rito abbreviato, emessa dal giudice poi astenutosi, non era stata espressamente salvata. La Corte ha rigettato il ricorso, chiarendo che la salvaguardia di un atto conseguente (come la sospensione dei termini di custodia) implica la conservazione dell'atto presupposto (l'ammissione al rito). Inoltre, l'ammissione al rito abbreviato non è un atto decisorio tale da compromettere l'imparzialità e può essere validamente confermato dal nuovo giudice.
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