Un imputato in un processo per calunnia e diffamazione ha presentato un'istanza di ricusazione giudice contro un magistrato della Corte di Cassazione, lamentando una presunta parzialità basata su precedenti decisioni, pareri espressi e rapporti personali. La Corte ha dichiarato la richiesta inammissibile, sottolineando che i motivi di ricusazione sono tassativi e devono essere interpretati restrittivamente. In particolare, non è possibile ricusare un giudice chiamato a decidere su una questione puramente processuale (come un conflitto di competenza) e non sul merito dell'accusa, poiché in tal caso non vi è manifestazione di un convincimento sulla colpevolezza dell'imputato.
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