Il Richiedente, cittadino straniero, ha impugnato il diniego della protezione internazionale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso a causa di un vizio formale nella procura speciale alle liti. Secondo la normativa speciale, la procura per il ricorso in cassazione in questa materia deve essere conferita in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, e il difensore deve certificarne espressamente la posteriorità. Nel caso specifico, la firma del difensore si limitava ad autenticare la sottoscrizione del cliente senza attestare la data successiva. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto senza esame del merito, confermando la decisione sfavorevole al Richiedente, il quale è stato anche condannato al pagamento di un ulteriore contributo unificato.
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