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Art. 707 C.P.

6 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Norma penale che punisce chi, già condannato per reati contro il patrimonio, viene sorpreso in possesso di chiavi alterate o strumenti atti ad aprire o sforzare serrature senza giustificato motivo.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Possesso ingiustificato di grimaldelli: condanna confermata
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a un anno e sei mesi di reclusione per un uomo ritenuto responsabile di tentato furto e possesso ingiustificato di grimaldelli. La difesa contestava la ricostruzione dei fatti e lamentava una motivazione insufficiente sulla severità della pena inflitta dai giudici di merito. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso del tutto inammissibile. I motivi presentati riproducevano mere censure già disattese in appello, senza apportare elementi nuovi. Inoltre, la pena applicata risultava inferiore alla media edittale e teneva conto della personalità dell'imputato, gravato da precedenti specifici. L'imputato ha perso definitivamente il giudizio ed è stato condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria.
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Possesso ingiustificato di grimaldelli: condanna definitiva
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a carico di un imputato per il reato di possesso ingiustificato di grimaldelli e chiavi alterate. I giudici di merito avevano ritenuto inattendibile la giustificazione offerta dalla difesa durante il processo. L'imputato ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando vizi di motivazione e chiedendo una nuova valutazione delle prove raccolte. La Suprema Corte ha respinto l'istanza e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il giudice di legittimità non può infatti compiere una rilettura dei fatti già esaminati nel merito. L'imputato perde definitivamente la causa, subisce la conferma della condanna ed è condannato a pagare le spese processuali insieme a tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Possesso ingiustificato di grimaldelli: condannato il senzatetto
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un cittadino per il reato di possesso ingiustificato di grimaldelli. L'uomo, con precedenti penali per reati contro il patrimonio, era stato trovato in possesso di un cacciavite e di una pinza a pappagallo. La difesa sosteneva che gli attrezzi servissero per la bicicletta e che l'imputato, essendo senza fissa dimora, non avesse altro luogo dove custodirli. I giudici hanno ritenuto tale giustificazione del tutto inverosimile, considerando gli attrezzi idonei allo scasso. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, ribadendo che il controllo di legittimità non può tradursi in una nuova valutazione dei fatti.
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Possesso ingiustificato di grimaldelli: condanna per chi fugge
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un cittadino condannato per il reato di possesso ingiustificato di grimaldelli (art. 707 c.p.). L'uomo era stato sorpreso dalle forze dell'ordine con strumenti da scasso e aveva tentato la fuga. Nei motivi di ricorso, la difesa si è limitata a riproporre le medesime contestazioni già respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza contestare in modo specifico le motivazioni della Corte d'Appello. I giudici di legittimità hanno ribadito che la genericità dei motivi e la mancata correlazione con la sentenza impugnata determinano l'inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Possesso ingiustificato di grimaldelli: condanna senza sconti
Il Ricorrente è stato condannato per il reato di possesso ingiustificato di grimaldelli (art. 707 c.p.) dopo essere stato trovato in possesso di numerosi strumenti atti allo scasso. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata valutazione della colpevolezza e il diniego delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto in appello presuppone l'accertamento del reato, rendendo infondata la contestazione sulla colpevolezza. Inoltre, i numerosi precedenti penali del Ricorrente giustificano il diniego delle attenuanti generiche. Il Ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Possesso di strumenti da scasso: condanna definitiva, no a reato lieve
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di due persone per il reato di possesso ingiustificato di strumenti da scasso. Gli imputati avevano presentato ricorso sostenendo, tra le altre cose, che il loro caso dovesse essere archiviato per la 'particolare tenuità del fatto'. La Corte ha respinto totalmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Questa decisione ha reso la condanna definitiva e ha obbligato i due soggetti non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a causa della presentazione di un ricorso infondato.
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