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Art. 58-Quater Ord. Pen.

5 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Norma dell'ordinamento penitenziario che stabilisce un divieto di tre anni alla concessione di nuove misure alternative per chi ha subito la revoca di una misura precedente a causa di un comportamento incompatibile.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Divieto benefici penitenziari: revoca passata blocca i domiciliari
La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della richiesta di detenzione domiciliare speciale, introdotta per l'emergenza Covid-19, a un condannato. Il motivo del rigetto risiede nel fatto che al soggetto era stata revocata la semilibertà nel triennio precedente. La Corte ha stabilito che il 'Divieto benefici penitenziari', previsto dall'art. 58-quater dell'Ordinamento Penitenziario, si applica anche alle misure straordinarie. La precedente condotta negativa del detenuto, che ha causato la revoca, dimostra una sua inaffidabilità che osta alla concessione di qualsiasi nuovo beneficio, anche se eccezionale. Di conseguenza, il ricorso del condannato è stato dichiarato inammissibile.
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Revoca affidamento in prova: il divieto triennale
La Corte di Cassazione conferma la legittimità del divieto triennale di accesso a misure alternative dopo la revoca dell'affidamento in prova. Il divieto, precisa la Corte, non è una presunzione di pericolosità, ma una conseguenza deterrente per la violazione delle prescrizioni. La decisione di inammissibilità può essere presa senza udienza ('de plano') se mancano i presupposti di legge.
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Revoca misura provvisoria: no al divieto triennale
La Corte di Cassazione ha stabilito che la revoca di una misura alternativa concessa in via provvisoria non comporta l'applicazione automatica del divieto triennale di accedere a nuovi benefici, previsto dall'art. 58-quater dell'Ordinamento Penitenziario. La Corte ha chiarito che tale preclusione opera solo in caso di revoca di una misura concessa in via definitiva dal Tribunale di Sorveglianza, data la natura cautelare e interinale del provvedimento provvisorio. Di conseguenza, il Tribunale di Sorveglianza che aveva respinto l'istanza di un condannato basandosi su tale divieto ha errato, e dovrà riesaminare il caso nel merito.
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Evasione e misure alternative: no all’automatismo
Un detenuto si è visto negare una misura alternativa alla detenzione a causa di una precedente condanna per evasione. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, stabilendo che la legge non impone un automatismo. La concessione di benefici in caso di evasione e misure alternative richiede sempre una valutazione approfondita e individuale della personalità del condannato e del suo percorso rieducativo, da svolgersi in un'udienza dedicata.
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Revoca misura alternativa: la cessazione non è revoca
La Corte di Cassazione ha annullato un decreto che dichiarava inammissibile una richiesta di misura alternativa. L'errore del giudice di merito è stato confondere la 'cessazione' di una misura precedente per motivi oggettivi (perdita del lavoro) con una 'revoca misura alternativa' per cattiva condotta. La Corte ha stabilito che solo la revoca, e non la cessazione, fa scattare il divieto triennale di accesso a nuovi benefici penitenziari previsto dall'art. 58-quater Ord. pen.
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