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Art. 391-Ter Cod. Pen.

5 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Norma del codice penale che punisce chi introduce o utilizza illecitamente telefoni cellulari o altri dispositivi di comunicazione all'interno di un istituto penitenziario.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Cellulare in carcere senza SIM: la Cassazione conferma il reato
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un detenuto per aver ricevuto in carcere due smartphone privi di scheda SIM. Secondo i giudici, il reato di introduzione cellulare in carcere sussiste a prescindere dalla presenza della SIM. Un telefono è per sua natura uno strumento di comunicazione e la sua sola presenza in un istituto penitenziario crea un pericolo per la sicurezza, che la legge intende punire. La possibilità di connettersi tramite Wi-Fi o altre tecnologie rende la SIM un accessorio non indispensabile per commettere il reato. L'appello del detenuto è stato quindi respinto e la sua condanna è diventata definitiva.
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Telefono in carcere senza SIM: reato anche se non può chiamare
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un detenuto trovato in possesso di un cellulare, stabilendo che il reato di ricezione di un telefono in carcere senza SIM sussiste comunque. La difesa sosteneva che il dispositivo, privo di scheda, fosse inutilizzabile. I giudici hanno invece chiarito che un telefono è per sua natura uno strumento di comunicazione. La legge punisce il pericolo potenziale che esso rappresenta per la sicurezza, indipendentemente dalla sua immediata capacità di effettuare chiamate. L'assenza della SIM non è sufficiente a escludere la responsabilità penale. L'appello del detenuto è stato quindi respinto.
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Concorso morale: telefonata dal carcere e reato
La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza del Tribunale del Riesame che escludeva la responsabilità di un padre per concorso morale nel reato di uso indebito di telefono in carcere commesso dal figlio detenuto. Secondo la Corte, il ricevere costantemente numerose telefonate, discutere di argomenti illeciti ed esortare a futuri contatti può integrare un contributo causale al reato, rafforzando il proposito criminoso del detenuto. Si distingue così la mera connivenza non punibile dal concorso morale, che richiede un'adesione psicologica all'azione illecita altrui, anche senza un contributo materiale. Il caso è stato rinviato per un nuovo esame.
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Possesso telefono in carcere: reato anche senza uso
Un detenuto è stato condannato per il possesso di un telefono in carcere. Ha fatto ricorso sostenendo di non averlo usato e chiedendo l'applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che per il reato di possesso telefono in carcere è sufficiente la semplice ricezione del dispositivo. Inoltre, ha negato la tenuità del fatto a causa dei numerosi precedenti penali dell'imputato.
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Concorso morale e uso del cellulare in carcere: la Cassazione
La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza che escludeva la responsabilità penale di un soggetto per le continue telefonate ricevute dal suocero detenuto. Secondo la Corte, una condotta apparentemente passiva può integrare il concorso morale nel reato di uso illecito del telefono in carcere (art. 391-ter c.p.), se rafforza o agevola il proposito criminoso del detenuto. Il caso è stato rinviato al Tribunale per una nuova valutazione.
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