Una lavoratrice del settore pubblico ha citato in giudizio il proprio datore di lavoro per danni derivanti da un ambiente lavorativo ostile. Le corti di merito hanno respinto la domanda, non ravvisando gli estremi del mobbing. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione, stabilendo che la responsabilità del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 c.c., sussiste anche in assenza di mobbing, qualora non siano state adottate tutte le misure necessarie a prevenire un ambiente stressogeno dannoso per la salute del dipendente. Il caso è stato rinviato alla Corte d'Appello per una nuova valutazione.
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