Un lavoratore, rappresentante per la sicurezza, ha impugnato il suo licenziamento disciplinare. L'azienda lo aveva licenziato per aver usato permessi sindacali per scopi personali, anziché per le sue mansioni. La Corte d'Appello aveva confermato il licenziamento. Il lavoratore ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che la prova della giusta causa spettasse all'azienda. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che, sebbene l'onere della prova iniziale spetti al datore di lavoro, una volta fornita una prova solida dei fatti contestati, spetta al lavoratore dimostrare il contrario. Il lavoratore non ha fornito tale controprova.
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