Un cittadino straniero, condannato per reingresso illegale in Italia dopo un'espulsione, ha presentato ricorso sostenendo che il suo successivo matrimonio con una cittadina italiana avrebbe dovuto escludere il reato. La Corte di Cassazione ha confermato che il matrimonio non giustifica il rientro non autorizzato, ma ha annullato la sentenza di condanna con rinvio su un punto cruciale: la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.). La Corte ha ritenuto la motivazione del giudice d'appello sul punto 'apparente' e quindi insufficiente, richiedendo una nuova e più approfondita valutazione.
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