Una clinica privata conveniva in giudizio l'Azienda Sanitaria per ottenere il pagamento di prestazioni sanitarie extra budget erogate oltre il tetto di spesa concordato. Nel giudizio interveniva anche una società finanziaria, cessionaria del credito. La Corte d'Appello rigettava le domande, rilevando l'inopponibilità della cessione del credito e l'infondatezza della pretesa per il superamento dei tetti di spesa. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione. Ha dichiarato inammissibile il ricorso della finanziaria per difetto di interesse, non avendo impugnato l'inopponibilità della cessione. Ha poi rigettato il ricorso della clinica: le prestazioni sanitarie extra budget non sono rimborsabili per la necessità di rispettare i vincoli di bilancio pubblico. Inoltre, è stata esclusa l'azione di ingiustificato arricchimento, poiché l'amministrazione, fissando il budget, ha manifestato la propria contrarietà a spese ulteriori, configurando un arricchimento imposto.
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