Una società privata ha contestato la proprietà pubblica di alcuni terreni vicini alla costa, sostenendo che fossero di sua proprietà esclusiva poiché protetti da recinzioni e raggiunti dall'acqua solo in rari casi. Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno invece stabilito che l'area fa parte del demanio marittimo, qualificandola come arenile. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che la natura pubblica di una spiaggia o di un arenile dipende esclusivamente dalle sue caratteristiche fisiche e dall'uso pubblico potenziale. Le opere costruite dall'uomo, come muri o recinzioni, non possono sottrarre un bene al demanio marittimo. Di conseguenza, la società privata perde definitivamente la causa ed è condannata a pagare le spese processuali.
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