Una società che gestisce ormeggi per natanti in un'area portuale demaniale si opponeva a due avvisi di accertamento per la TARSU (tassa rifiuti). La società sosteneva che gli specchi d'acqua non fossero tassabili e che la tariffa applicata, equiparata a quella dei campeggi, fosse illegittima. La Corte di Cassazione ha dato ragione al Comune, stabilendo che la tassazione ormeggi TARSU è legittima. Il principio chiave è che la nozione di 'aree scoperte' tassabili si estende a tutte le superfici, anche liquide, utilizzate da una comunità che produce rifiuti. Inoltre, l'assimilazione tariffaria ai campeggi è stata ritenuta corretta data la comune vocazione turistico-ricreativa. Di conseguenza, gli avvisi di accertamento sono stati confermati.
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