Un'Azienda ha impugnato un accertamento tributario. L'Agenzia delle Entrate ha presentato un appello, ma lo ha notificato al precedente difensore dell'Azienda e lo ha fatto in via principale, dopo che l'Azienda aveva già appellato. La Corte di Cassazione ha chiarito che la notificazione al vecchio difensore è nulla, non inesistente, e quindi sanabile. Tuttavia, ha rigettato l'appello dell'Agenzia per tardività, poiché avrebbe dovuto proporlo come appello incidentale, non principale, dato che l'Azienda aveva già appellato. Il ricorso incidentale dell'Azienda è stato dichiarato inammissibile. La sentenza sottolinea l'importanza della corretta Notificazione appello tributario.
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