Il Compratore acquista un immobile dall'Azienda Costruttrice e ne chiede la nullità per difformità urbanistiche o, in subordine, la riduzione del prezzo. Il Tribunale dichiara nullo il contratto. In appello, l'Azienda fallisce e la Curatela accetta la sentenza. Il Compratore, preso atto di una nuova sentenza della Cassazione che esclude la nullità per tali abusi, rinuncia alla nullità e chiede la riduzione del prezzo solo nella comparsa conclusionale. La Corte d'appello dichiara inammissibile l'impugnazione. La Cassazione conferma: la richiesta di riduzione del prezzo è tardiva perché presentata per la prima volta negli scritti finali dell'appello, senza un regolare appello incidentale. Il Compratore perde il ricorso e viene condannato per lite temeraria.
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