L'Amministrazione finanziaria notificava avvisi di accertamento a una Contribuente per redditi di partecipazione. Un avviso veniva definito con condono fiscale, ma il giudice di primo grado estingueva il giudizio per entrambi. L'Amministrazione appellava, contestando l'estinzione per l'avviso non condonato. La CTR accoglieva l'appello, confermando l'avviso non condonato, poiché la Contribuente non aveva riproposto contestazioni di merito. La Contribuente ricorreva in Cassazione, lamentando la tardività dell'appello (Appello tardivo tributario), la nullità della sentenza e la violazione dell'Art. 5 TUIR. La Corte ha rigettato tutti i motivi, stabilendo che l'appello non era tardivo e che le contestazioni di merito non riproposte si consideravano rinunciate. L'avviso di accertamento non condonato è stato quindi confermato.
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