I garanti di una società si oppongono al decreto ingiuntivo di una banca, eccependo la nullità fideiussione antitrust delle garanzie prestate. Sostengono che le clausole, basate sullo schema uniforme ABI, violino le norme sulla concorrenza, in particolare riguardo alla deroga del termine semestrale per agire contro il debitore. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. I giudici chiariscono che, sebbene la nullità della clausola di deroga sia rilevabile d'ufficio, la liberazione del garante per inattività del creditore costituisce un'eccezione in senso proprio. Questa difesa deve essere sollevata tempestivamente dalla parte entro i termini di decadenza processuali, non potendo operare in modo automatico. Viene inoltre confermata la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, poiché il requisito della reciprocità richiede la stessa periodicità e non lo stesso tasso.
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