Gli Appaltatori hanno ottenuto la risoluzione del contratto di appalto pubblico con l'Università per inadempimento di quest'ultima, oltre al risarcimento dei danni quantificato tramite diverse riserve. Tuttavia, la Corte d'Appello ha riconosciuto la rivalutazione monetaria e gli interessi solo su alcune riserve, escludendone altre pur qualificate come risarcitorie. Gli Appaltatori hanno quindi proposto ricorso. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente a questo aspetto, stabilendo che, una volta accertata la natura risarcitoria di un credito derivante dalla risoluzione del contratto di appalto, questo costituisce un debito di valore e deve essere interamente rivalutato. La sentenza è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello.
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