Un cliente ha citato in giudizio un istituto di credito per ottenere la restituzione di somme indebitamente versate su un conto corrente a causa di interessi anatocistici e ultralegali. La Corte d'Appello aveva respinto la domanda, ritenendola inammissibile perché il rapporto di conto corrente era ancora in essere. La Corte di Cassazione, pur dichiarando inammissibile il ricorso per vizi procedurali, ha corretto la motivazione della sentenza di secondo grado. Ha chiarito che l'azione di ripetizione indebito conto corrente non è preclusa dal fatto che il conto sia aperto, ma richiede la prova di effettivi pagamenti (le cosiddette 'rimesse solutorie'), assenti nel caso specifico. La domanda, quindi, non andava dichiarata inammissibile, ma rigettata nel merito per mancanza di un elemento costitutivo del diritto.
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