Alcuni dipendenti di un ente stradale pubblico, transitati nei ruoli di un Ministero, hanno chiesto il riconoscimento del diritto a conservare il premio di produzione, l'indennità di funzione e l'indennità di rischio. Tali voci dovevano confluire nell'assegno personale riassorbibile per evitare un peggioramento dello stipendio. Il Ministero si è opposto, ritenendo che tali indennità fossero elementi variabili e non computabili. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero, stabilendo che, se un emolumento viene pagato in modo fisso e continuativo, deve essere incluso nell'assegno personale riassorbibile, a prescindere dalla sua formale classificazione contrattuale. Vince il lavoratore, con condanna dell'amministrazione alle spese di giudizio.
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