Un'Azienda turistica ha realizzato opere di ristrutturazione su un villaggio turistico, situato su un terreno di terzi ricevuto in comodato, chiedendo il rimborso dell'IVA. L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso, sostenendo che le opere su beni non di proprietà non fossero ammortizzabili. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Azienda. Ha stabilito che il diritto al rimborso IVA per l'ammortamento beni di terzi è legittimo, purché le opere siano strumentali all'attività d'impresa, indipendentemente dalla proprietà del bene o dalla sua removibilità, in base al principio di neutralità dell'IVA. L'Azienda ha quindi ottenuto il rimborso dell'IVA.
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