Un uomo viene condannato a un'ammenda per aver portato con sé un coltello a serramanico. Durante il processo, la sua difesa aveva chiesto l'applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto, data la minima gravità della condotta. Il Tribunale, però, ha emesso la condanna senza fornire alcuna motivazione sul perché avesse respinto tale richiesta. La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza, stabilendo un principio fondamentale: il giudice ha l'obbligo di motivare esplicitamente il rigetto di una richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. L'assenza di motivazione rende la sentenza nulla. Il caso dovrà essere riesaminato.
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