La Corte di Cassazione ha confermato la condanna penale per un soggetto ritenuto responsabile del reato di **abbandono di rifiuti** speciali non pericolosi su un terreno agricolo. Il ricorrente sosteneva l'insussistenza della propria qualifica di imprenditore, elemento necessario per la configurazione del reato proprio. Tuttavia, i giudici hanno stabilito che la responsabilità penale scatta anche per l'imprenditore di fatto. La prova della qualifica è stata desunta dalle modalità della condotta, come l'utilizzo di un mezzo di cantiere e la natura professionale dei materiali scaricati, riconducibili a un'attività edilizia organizzata.
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