La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio una sentenza di condanna per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Il motivo dell'annullamento risiede nella mancata motivazione del giudice di merito riguardo la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. (non punibilità per particolare tenuità del fatto), sollevata dalla difesa. La Corte ha stabilito che, di fronte a una specifica istanza, il giudice non può ometterla, dovendo fornire una giustificazione per l'eventuale rigetto. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile, confermando la responsabilità penale per i fatti contestati.
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