La Corte di Cassazione ha analizzato l'applicazione dell'imposta di registro in un caso di trasferimento immobiliare derivante da concordato fallimentare. La controversia riguardava la legittimità di un avviso di liquidazione basato sulle rendite catastali anziché sul prezzo indicato in fattura. La Corte ha stabilito che, se il decreto del giudice non indica i valori, l'ufficio può procedere d'ufficio. Tuttavia, ha accolto il ricorso della società per quanto riguarda i fabbricati strumentali. Per tali beni, infatti, deve essere rispettato il principio di alternatività IVA/Registro, applicando l'imposta di registro in misura fissa e non proporzionale, come previsto dall'art. 10 n. 8-ter del d.P.R. 633/1972.
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