L'Agenzia delle Entrate ha impugnato l'omologazione di un accordo di composizione della crisi proposto da un cittadino sovraindebitato, lamentando che il provvedimento fosse intervenuto ben oltre il termine di sei mesi previsto dalla legge. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno chiarito che il termine semestrale per l'omologazione dell'accordo di composizione della crisi ha natura ordinatoria e non perentoria. Di conseguenza, il ritardo non invalida la procedura, la quale resta valida se l'accordo risulta comunque più conveniente per i creditori rispetto alla vendita forzata dei beni del debitore. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata a pagare le spese di giudizio, confermando la vittoria del debitore.
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