Una società utilizzatrice e i suoi garanti hanno impugnato la decisione d'appello relativa a contratti di leasing finanziario, contestando l'usura degli interessi. In Cassazione, i ricorrenti hanno rinunciato ai motivi precedenti, chiedendo invece l'enunciazione di un principio di diritto nell'interesse della legge sull'applicazione retroattiva delle nuove norme sul leasing finanziario. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che solo il Procuratore Generale può richiedere tale pronuncia e che la nuova disciplina del leasing finanziario non ha effetti retroattivi. Per i contratti risolti prima della riforma del 2017, si applica ancora la distinzione tra leasing di godimento e traslativo, con l'applicazione analogica dell'articolo 1526 del codice civile. Di conseguenza, i ricorrenti hanno perso la causa e sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
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