La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero contro il rifiuto di vendere un'auto confiscata. Il veicolo, intestato a un terzo, era stato sottoposto a sequestro preventivo perché utilizzato per trasportare sostanze stupefacenti. Il Pubblico Ministero voleva venderlo per evitarne il deperimento, ma i giudici hanno stabilito che l'accusa non ha un interesse concreto e immediato a impugnare il diniego di vendita. Infatti, chiedendo l'alienazione, il magistrato ammette che il bene non serve più alle indagini, né ha il dovere di vigilare sulle spese di custodia per conto dello Stato. Vince quindi la linea della difesa e del terzo proprietario: l'auto non viene venduta anticipatamente.
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