La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15458/2024, ha stabilito un principio fondamentale sulla decorrenza pensione cumulo. Un pensionato aveva richiesto la pensione a carico della Gestione Separata, avvalendosi del cumulo con i contributi versati nell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO). La Corte ha chiarito che, in questi casi, la pensione non decorre dal momento in cui si maturano i requisiti anagrafici e contributivi, ma dal momento della presentazione della domanda di opzione per il cumulo. Questo perché solo con la domanda si perfeziona il montante contributivo necessario alla liquidazione della pensione unica.
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