Un automobilista, fermato dalla Polizia Stradale con evidenti sintomi di ebbrezza, si è opposto all'esecuzione immediata dell'etilometro, pretendendo di attendere l'arrivo del proprio avvocato. Nonostante la provvisoria attesa concessa dagli agenti, il conducente ha continuato a temporeggiare per oltre mezz'ora. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'uomo, confermando la condanna per il reato di rifiuto di sottoporsi all'alcoltest. I giudici hanno chiarito che l'alcoltest è un atto urgente e indifferibile: il conducente ha diritto di farsi assistere da un difensore solo se questo è prontamente reperibile, ma non può pretendere che gli agenti attendano il suo arrivo sul posto, poiché il decorso del tempo altera inevitabilmente il tasso alcolemico.
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