La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un condannato contro un ordine di esecuzione. Il ricorrente lamentava inizialmente la mancata notifica della possibilità di richiedere l'affidamento in prova ai sensi della normativa sugli stupefacenti. Tuttavia, nel corso del procedimento, la difesa ha depositato una rinuncia formale all'impugnazione, avendo il Magistrato di Sorveglianza già concesso il beneficio richiesto. La Corte ha dunque rilevato la sopravvenuta mancanza di interesse, escludendo però la condanna alle spese processuali poiché il beneficio è stato ottenuto dopo la presentazione del ricorso.
Continua »