La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una società edile riguardante una concessione di sola costruzione per la realizzazione di un istituto scolastico. La controversia verteva sulla richiesta di risarcimento danni derivanti dalla sospensione dei lavori, basata sul presunto affidamento dell'impresa circa l'approvazione di una perizia di variante. La Suprema Corte ha confermato che, in regime di concessione di sola costruzione, il concessionario assume poteri organizzativi e direttivi propri dell'ente pubblico, inclusa la gestione delle fasi progettuali. Di conseguenza, l'impresa non può invocare un legittimo affidamento su comunicazioni interne dell'amministrazione riguardanti lo stato delle approvazioni, poiché essa stessa è parte attiva del processo decisionale e organizzativo.
Continua »