Un dipendente di un'agenzia regionale ha richiesto il pagamento per attività incentivata svolta a favore di terzi. L'ente pubblico si è opposto, sostenendo che mancassero le convenzioni formali e i progetti necessari per autorizzare tali pagamenti. La Corte di Cassazione ha chiarito che, sebbene le prassi interne illegittime non possano creare un diritto automatico a percentuali fisse, il **lavoro straordinario** effettivamente prestato con il consenso dell'ente deve essere retribuito. Il diritto al compenso sorge ex art. 2126 c.c. e deve essere quantificato secondo i parametri del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), indipendentemente dalla validità formale degli atti amministrativi presupposti.
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