Il Tribunale di sorveglianza di Milano aveva negato a un cittadino la possibilità di scontare la misura alternativa dell'affidamento in prova all'estero, in Belgio, dove risiedevano la sua famiglia e il suo lavoro. Il diniego era motivato dalla mancata presentazione, da parte del condannato, di accordi e protocolli operativi tra le autorità italiane e belghe. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del condannato, stabilendo che l'interessato ha solo un onere di collaborazione informativa, mentre l'attivazione dei canali di controllo internazionali spetta alle autorità pubbliche. La Suprema Corte ha quindi annullato il provvedimento impugnato, disponendo un nuovo giudizio.
Continua »