Un condannato in affidamento in prova ha richiesto di poter proseguire la misura in Romania per motivi di lavoro. La richiesta è stata inizialmente negata dal magistrato di sorveglianza e l'appello dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha annullato tali decisioni, stabilendo che i provvedimenti che incidono sulla libertà personale, come il diniego di un trasferimento, sono sempre ricorribili in Cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione. Nel merito, la Corte ha affermato il principio secondo cui l'affidamento in prova all'estero, in un altro paese dell'Unione Europea, è consentito in base al principio di mutua collaborazione e fiducia, e l'autorità italiana non può negarlo basandosi su una valutazione preventiva dell'efficacia dei controlli dello Stato estero.
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