Due fratelli, soci paritari di due aziende, firmano una scrittura privata per dividersi i beni e cessare il rapporto societario. Sorge un conflitto sull'adempimento degli accordi. Il Socio A chiede il trasferimento di alcuni immobili, ma in appello, vista l'impossibilità del trasferimento diretto poiché i beni appartengono a una società terza, richiede il pagamento del loro controvalore in denaro. La Corte d'Appello dichiara inammissibile questa richiesta considerandola una domanda nuova in appello. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del Socio A: chiedere l'equivalente in denaro invece del trasferimento del bene non costituisce una domanda nuova vietata, poiché riguarda la stessa vicenda sostanziale e tende alla stessa utilità finale. La sentenza viene cassata con rinvio.
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