La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 34094/2024, ha stabilito che la cessione del credito derivante da un accordo transattivo con un ente pubblico non è soggetta alle rigide norme del Codice dei Contratti Pubblici. Tale disciplina speciale, che prevede requisiti di forma e soggettivi stringenti, si applica solo ai crediti sorti durante l'esecuzione di un appalto. Un credito definito tramite transazione, invece, rientra nelle regole ordinarie del Codice Civile ed è liberamente cedibile. La sentenza della Corte d'Appello, che aveva dichiarato inopponibile la cessione, è stata pertanto cassata con rinvio.
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