Una società di factoring si è vista negare un credito in una procedura fallimentare perché il contratto era firmato solo dal cliente. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 12481/2024, ha ribaltato la decisione, affermando che il requisito del contratto bancario forma scritta è soddisfatto quando il documento, firmato dal cliente, viene prodotto in giudizio dalla banca, il cui consenso può essere desunto da comportamenti concludenti. La nullità per difetto di forma, in ogni caso, non preclude la restituzione delle somme erogate.
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