Una società cliente ha contestato l'esistenza di un rapporto contrattuale con un fornitore di energia elettrica, chiedendo la restituzione di quanto pagato. Il Tribunale ha dato ragione alla cliente, ritenendo non provato l'accordo a causa della mancanza di documenti originali scritti. La Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta né per la sua validità né per la sua prova. L'accordo può infatti concludersi anche per fatti concludenti, come l'effettivo consumo dell'energia, e la sua esistenza può essere dimostrata con qualsiasi mezzo di prova, comprese le presunzioni semplici. Di conseguenza, la Suprema Corte ha accolto il ricorso del fornitore, rinviando la causa al Tribunale per un nuovo esame.
Continua »